Istruzioni sui contratti di solidarietà stipulati dal gennaio 2006 al giugno 2008

Pubblicato il 08 aprile 2015 Con la circolare n. 70 del 7 aprile 2015, l’INPS ha fornito le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, stipulati nel periodo dall’01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.

Ricorda a tal proposito l’Istituto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente autorizzato il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008.

Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva

Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della CIGS disposto con apposito decreto ministeriale e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.

Tuttavia, per l’INPS, la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.

Modalità di applicazione della riduzione contributiva

La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.

In pratica, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20%, ovvero del 30%, rispetto a quello contrattuale.

Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30% e 40%.

Adempimenti

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa dei datori di lavoro interessati.
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