Italia condannata sul rinnovo del regime 41 bis a Provenzano

Pubblicato il 26 ottobre 2018

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia in ragione del rinnovo dell’applicazione del regime speciale di detenzione di cui all’articolo 41-bis al boss di “Cosa Nostra”, Bernardo Provenzano, quando questi, poco prima del decesso, era in stato quasi vegetativo.

La salute di Provenzano, condannato a diversi ergastoli per delitti di mafia, era gradualmente peggiorata in prigione, con diminuzione anche della funzione cognitiva. Lo stesso, dalla fine del 2013, era stato costretto definitivamente a letto ed era alimentato artificialmente. Nel 2014 era stato, infine, ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale civile di Milano, dove era rimasto fino alla sua morte, avvenuta nel 2016.

Corte Edu adita per trattamenti inumani o degradanti

Tra il 2013 e il 2016, Provenzano aveva avanzato istanza di sospensione della pena per ragioni di salute nonché la revoca del regime speciale di detenzione applicatogli.

I tribunali nazionali avevano rigettato queste richieste concludendo che il detenuto stava ricevendo cure mediche adeguate e che il regime speciale a lui applicato continuava ad essere giustificato dalla necessità della conservazione dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Invocando l’articolo 3 della Cedu sul divieto di trattamenti inumani o degradanti, lo stesso Provenzano aveva adito la Corte di Strasburgo, dolendosi sia dell’inadeguatezza delle cure ricevute in prigione sia del mantenimento del regime penitenziario speciale nonostante le sue cattive condizioni di salute.

Rispetto a questo ricorso (n. 55080/13), i giudici europei, con sentenza pronunciata il 25 ottobre 2018, hanno ritenuto, in primo luogo, che l’Italia non avesse commesso alcuna violazione per quanto concerneva le condizioni di detenzione.

Per contro, hanno ravvisato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa del rinnovo dell'applicazione del regime speciale 41-bis disposto dal 23 marzo 2016 fino alla morte.

Rinnovo del regime speciale: deterioramento cognitivo da valutare

Per la Corte Edu, in considerazione della gravità della situazione, il rinnovo dell'imposizione del regime speciale andava motivato anche prendendo in considerazione il deterioramento cognitivo in evoluzione del ricorrente, circostanza, questa, che, invece, era stata solo menzionata senza ottenere una esplicita valutazione.

Il Governo italiano, ovvero, non aveva dimostrato in modo convincente che, nelle particolari circostanze in esame, l'applicazione estesa del regime del 41-bis, nel 2016, fosse giustificata. In particolare, non vi erano prove sufficienti dell'effettuazione di una vera rivalutazione in merito ai cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente e, in particolare, al suo declino cognitivo critico.

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