Ius variandi in buona fede solo dietro valutazione della omogeneità tra mansioni in ragione dell'equivalenza

Pubblicato il 15 aprile 2011 Il principio di diritto a base della sentenza della Suprema corte di Cassazione numero 8527, del 14 aprile 2011, è che la verifica del corretto esercizio del potere di mutare mansione al lavoratore dipendente oltre l’ambito convenuto – ius variandi, disciplina contenuta nell’articolo 2103 del Codice civile cosi come novellato dall’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori – deve avvenire, ad opera del giudice, valutando la omogeneità tra le mansioni attribuite e quelle precedenti, in ragione dell’equivalenza tra competenza richiesta e utilizzo del patrimonio professionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy