Ius variandi in buona fede solo dietro valutazione della omogeneità tra mansioni in ragione dell'equivalenza

Pubblicato il 15 aprile 2011 Il principio di diritto a base della sentenza della Suprema corte di Cassazione numero 8527, del 14 aprile 2011, è che la verifica del corretto esercizio del potere di mutare mansione al lavoratore dipendente oltre l’ambito convenuto – ius variandi, disciplina contenuta nell’articolo 2103 del Codice civile cosi come novellato dall’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori – deve avvenire, ad opera del giudice, valutando la omogeneità tra le mansioni attribuite e quelle precedenti, in ragione dell’equivalenza tra competenza richiesta e utilizzo del patrimonio professionale.
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