Iva accertata Diritto di rivalsa

Pubblicato il 19 aprile 2016

La norma di comportamento Aidc n. 195, recante “Modalità di addebito dell'IVA accertata e di rettifica in caso di mancato pagamento”, è stata emanata a completamento della precedente norma n. 192 intervenuta sul tema delle variazioni di imposta previste dall'articolo 26 della legge Iva.

Iva accertata in aumento relativa ad operazioni con obbligo di fattura

Il principio sancito nella nuova norma di comportamento è che l'Iva accertata in aumento a carico del soggetto passivo relativa ad operazioni per le quali era originariamente previsto l'obbligo di emettere fattura e da questi corrisposta all'Erario, può essere oggetto di rivalsa nei confronti del suo concessionario o committente.

In altri termini, se il cliente decide di non pagare l'importo di Iva accertata e addebitategli in rivalsa dal proprio fornitore, quest’ultimo può effettuare la rettifica in diminuzione della maggiore imposta accertata e addebitata al cliente, nei limiti dell’imposta compresa nell’importo non pagato.

La differenza tra l’importo dell'Iva rettificata in diminuzione e l'importo addebitato a titolo di rivalsa e non corrisposta dal cliente rappresenta un costo che è fiscalmente deducibile in capo al fornitore (soggetto passivo) ai fini delle imposte sul reddito, quale perdita su crediti.

Il principio che l'Aidc vuole ribadire è che l'Iva gravi solo sul consumatore finale in virtù della cosiddetta neutralità dell'imposta ed, in particolare, il divieto che l'Iva rimanga a carico del soggetto passivo, invece dell'effettivo destinatario dell'operazione economica (consumatore finale).

Iva accertata in aumento relativa ad operazioni senza obbligo di fattura

Ribadisce l'Associazione dei dottori commercialisti nella norma 195/2016 che se l'Iva accertata a carico del soggetto passivo è relativa ad operazioni per le quali non è stata emessa fattura, la stessa non può essere oggetto di rivalsa.

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