Iva anche se cessa attività

Pubblicato il 22 aprile 2016

Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, nell'ambito di una controversia insorta tra l’Agenzia delle entrate ed un architetto, che aveva riscosso alcuni compensi dopo aver cessato l’attività. Secondo l’Amministrazione finanziaria detti compensi avrebbero dovuti essere assoggettati ad Iva, mentre il professionista, viceversa, li aveva ritenuti al di fuori del campo di applicazione dell’imposta, in quanto al momento della riscossione, aveva chiuso la partita Iva.

Fatto generatore Iva Materiale esecuzione attività

Secondo le Sezioni Unite in particolare, interpellate sulla questione, il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità, vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione.

La previsione di cui all'art. 6 comma 3 D.p.r. 633/1972 infatti, in doverosa aderenza con la disciplina europea, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ad estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.

Ciò comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, debbano ritenersi assoggettati ad Iva, risultandone lo statuto impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell’imposta (e suo presupposto oggettivo), anche del relativo presupposto soggettivo.

Neutralità fiscale Iva assicurata

Detta soluzione – conclude la Corte con sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 – è tra l’altro imposta dalla necessità di assicurare il compiuto rispetto del principio di neutralità fiscale dell’Iva, in forza del quale il tributo è esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi né in svantaggio né in vantaggio per gli operatori economici che intervengono nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo.

 

 

 

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