Avvocati: anche la prestazione gratuita può rilevare ai fini IVA

Pubblicato il 07 novembre 2025

Quando la normativa impone alla parte soccombente il pagamento degli onorari dell’avvocato, l’assistenza legale prestata gratuitamente al cliente rileva ai fini IVA: la prestazione è trattata come a titolo oneroso, con obbligo di fattura. 

IVA e pro bono. CGUE: onorari alla soccombente imponibili

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con sentenza del 23 ottobre 2025 nella causa C-744/23, si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

I fatti di causa

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia instaurata in Bulgaria in merito alla domanda presentata dall'avvocato della parte che aveva vinto una causa al fine di ottenere dalla controparte soccombente, oltre al pagamento dei suoi onorari, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata sull’importo di tali onorari.

Nel caso concreto, l’assistenza legale al cliente era stata resa a titolo gratuito (patrocinio gratuito) e poiché il giudice aveva liquidato gli onorari a carico della parte soccombente, occorreva stabilire se tale attività configurasse o meno una prestazione di servizi a titolo oneroso ai fini IVA.

La risposta dei giudici europei è stata affermativa.

Contesto normativo UE rilevante  

Le disposizioni chiave della direttiva IVA  

Nel quadro della direttiva 2006/112/CE, il perimetro applicativo dell’IVA sulle prestazioni professionali si ricava anzitutto dall’art. 2, par. 1, lett. c), che assoggetta all’imposta le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo.

L’art. 9, par. 1, definisce come soggetto passivo dell'imposta chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, a prescindere da scopo o risultati.

L’art. 24, par. 1, infine, chiarisce che è “prestazione di servizi” ogni operazione diversa dalla cessione di beni. Il requisito dell’onerosità implica un nesso diretto tra servizio e controprestazione, decisivo per distinguere le ipotesi imponibili.

Il diritto bulgaro 

La legge bulgara sull’avvocatura (ZA) consente il patrocinio gratuito per le persone in difficoltà economiche e, in caso di condanna alle spese, stabilisce che il giudice liquidi a carico della parte soccombente gli onorari — almeno nei minimi legali — disponendo che siano corrisposti all’avvocato.

Le questioni pregiudiziali

Nel dettaglio, il giudice nazionale investito della causa ha fatto rinvio alla CGUE per chiarire se:

Disposizioni non applicabili nella fattispecie  

Ebbene, la Corte UE ha escluso la rilevanza degli artt. 26, 28 e 75 della direttiva 2006/112/CE per il caso in esame, poiché non si trattava di servizi gratuiti per fini estranei all’impresa, né di intermediazione in nome proprio, né di determinazione della base imponibile di servizi gratuiti.

Il ragionamento della Corte  

La Corte di giustizia Ue ha fondato il proprio ragionamento su tre passaggi.

Anzitutto, la Corte si è mossa da un presupposto netto: l’avvocato che esercita in modo indipendente rientra nella nozione di soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 9, par. 1, indipendentemente dal fatto che il mandato verso il cliente sia pro bono e dall’esito del giudizio.

Ha chiarito poi che la rappresentanza in giudizio integra una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 24, par. 1.

Per qualificare l’operazione come “a titolo oneroso” (art. 2, par. 1, lett. c) occorre un nesso diretto tra il servizio e un corrispettivo effettivamente percepito: nel caso concreto tale nesso sussisteva ed era sorretto da una duplice fonte.

Da un lato, il contratto di assistenza attestava la prestazione resa; dall’altro, la legge impone la liquidazione giudiziale degli onorari a carico della parte soccombente, determinandone l’importo.

Era inoltre irrilevante che il pagamento provenisse da un terzo (la soccombente): il corrispettivo non deve provenire dal destinatario della difesa per qualificare la prestazione come imponibile IVA.

L’alea dell’esito non spezza il nesso diretto  

Per la Corte, infine, l’incertezza dipendente dall’esito del giudizio, in ogni caso, non interrompe il nesso diretto.

Diversamente dai casi Tolsma C-16/93 (oblazioni volontarie, senza accordo) e Baštová C‑432/15 (beneficio incerto/difficilmente quantificabile), nel caso esaminato il pagamento degli onorari liquidati ex lege costituiva il controvalore effettivo della difesa tecnica prestata.

Norme inapplicabili  

Secondo i giudici europei, quindi, non trovavano applicazione gli artt. 26, 28 e 75 della direttiva IVA.

Il dispositivo  

In conclusione, l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE è stato interpretato dalla CGUE nel senso che:

"costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, la rappresentanza in giudizio di una parte ad opera di un avvocato, in circostanze in cui tale prestazione è fornita gratuitamente, ma la normativa dello Stato membro interessato prevede che la controparte, nel caso di sua condanna alle spese, sia altresì condannata a versare a tale avvocato onorari di cui tale normativa disciplina l’importo".

La gratuità verso il cliente non esclude l’imponibilità IVA

La CGUE, in questo modo, conferma che la gratuità verso il cliente non esclude l’imponibilità IVA quando un terzo (la parte soccombente) è legalmente tenuto a corrispondere onorari determinati in favore dell’avvocato.

FAQ  

L’assistenza pro bono è sempre fuori campo IVA?  

No. Se la legge prevede che la soccombente versi onorari all’avvocato, la prestazione diventa a titolo oneroso e, quindi, imponibile.

Chi è il destinatario della fattura?  

La parte soccombente condannata al pagamento degli onorari.

La decisione riguarda anche le “spese vive” rimborsate?  

Le spese vive seguono le regole interne; la sentenza si focalizza sugli onorari dell’avvocato come corrispettivo della prestazione.

E se il giudice liquida sotto i minimi o in misura forfettaria?  

La base imponibile è l’importo liquidato. Eventuali differenze rispetto ai parametri rilevano solo ai fini civilistici, non della qualificazione IVA.

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