IVA detraibile anche per gli acquisti della stabile non residente. Italia condannata

Pubblicato il 17 luglio 2009

La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte lussemburghese di dichiarare che, in materia di rimborso dell’IVA ad un soggetto passivo residente in altro Stato membro dell’Unione o in un Paese terzo, ma che ha un centro d’attività stabile nello Stato membro interessato, l’Italia ha disatteso gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1 della 8ª direttiva del Consiglio 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d’affari, e dell’articolo 1 della 13ª direttiva del Consiglio 86/560/CEE.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza depositata ieri sulla causa C-244/08, ha giudicato la legge italiana in contrasto con l’articolo 1 delle succitate direttive, dichiarando detraibile l’Iva per la stabile organizzazione italiana della società non residente, benché l’acquisto dei beni o dei servizi sia stato effettuato direttamente dalla sede principale della società, non dalla stabile organizzazione stessa. La censura grava sulla norma italiana che obbliga un soggetto passivo con domicilio in territorio estero, che abbia una stabile organizzazione in Italia, a chiedere il rimborso già previsto per i non residenti, piuttosto che operare la detrazione, quando l’acquisto per cui si vuole operare il recupero è effettuato non tramite la stabile organizzazione in Italia, ma direttamente dalla sede principale estera del soggetto passivo. Il luogo di stabilimento è il solo decisivo per la restituzione dell’Imposta, perciò il soggetto passivo che ha una stabile organizzazione in Italia deve essere considerato stabilito in Italia e può chiedere la detrazione Iva per i beni o i servizi acquistati in Italia. Senza che abbia alcuna rilevanza che detti acquisti siano stati effettuati per il tramite della stabile organizzazione o direttamente dallo stabilimento principale estero.

Alessia Lupoi 

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