Iva. Diritto alla detrazione non escluso in automatico da nullità dell'operazione

Pubblicato il 29 maggio 2023

Una normativa nazionale non può privare, di per sé, il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’Iva per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale.

Va anche data la dimostrazione della sussistenza degli elementi che consentano di qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa tragga origine da un’evasione dell’Iva o da un abuso di diritto.

Diritto alla detrazione dell'Iva. La Corte Ue sulla normativa nazionale della Polonia

Così la Corte di giustizia Ue con sentenza del 25 maggio 2023, pronunciata nella causa C-114/22 in riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

La domanda era stata sollevata nell'ambito di un giudizio che vedeva contrapposti l'Amministrazione finanziaria della Polonia e una società, in merito al diritto di quest'ultima a vedersi detrarre l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura.

Secondo i giudici europei, in particolare, la normativa polacca eccederebbe quanto necessario per conseguire gli obiettivi della richiamata direttiva, ad assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e ad evitare le evasioni da parte dei contribuenti.

Questo, appunto, laddove prevede che la dichiarazione di nullità di un atto giuridico considerato simulato comporti il diniego del diritto alla detrazione dell’Iva, senza che sia necessario dimostrare la sussistenza di elementi che consentano di qualificare un’operazione come simulata oppure fraudolenta e abusiva.

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