Iva e costi inerenti senza approssimazione

Pubblicato il 03 giugno 2009 La Cassazione, nella sentenza n. 12168 depositata il 26 maggio 2009, intervenendo in merito al caso di un contribuente che emetteva fatture e successivamente stornava l’Iva evidenziata con note di credito dello stesso importo, ricorda che la detraibilità dell’Iva si fonda su solidi presupposti di diritto e di fatto. Si spiega che nel caso venga dimostrata l'insussistenza dell'operazione, ma anche qualsiasi altra divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione cartacea, non si realizza il presupposto impositivo. Quindi, non è ammissibile come giustificazione di un prelievo fiscale l’insussistenza di un danno erariale a seguito dell’accertata emissione di fatture inesistenti tra società appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso principio vale nel caso delle spese sostenute da un’azienda per il vitto dei propri dipendenti: i costi devono essere qualificati come inerenti e non semplicemente come riferibili alla sfera aziendale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy