Rapina: no al divieto di prevalenza della lieve entità sulla recidiva reiterata
Pubblicato il 22 luglio 2025
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Rapina e recidiva reiterata: la Corte costituzionale elimina il divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità.
Con la sentenza n. 117 del 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto assoluto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto – introdotta per il reato di rapina con la precedente sentenza n. 86/2024 – sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Rapina: no al divieto di prevalenza della lieve entità sulla recidiva
Contesto normativo e giurisprudenziale
L’art. 69, comma 4, c.p. impedisce al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), anche in presenza di fatti di modesta gravità.
Tale automatismo, già oggetto di censure della Corte costituzionale (sentt. n. 143/2021 e n. 205/2017), è stato ritenuto lesivo dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
Con la sentenza n. 86/2024, si rammenta, la Corte ha introdotto un’attenuante per la lieve entità del fatto di rapina, qualificandola come “valvola di sicurezza” contro sanzioni sproporzionate in contesti di bassa offensività.
Le ordinanze di rimessione
La questione di legittimità costituzionale, nella specie, è stata sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari e dalla Corte di cassazione, sezione penale.
In tutti i casi, i giudici rimettenti si sono trovati a dover giudicare episodi di rapina impropria connotati da offensività minima, ma ostacolati, nella valutazione della pena, dal divieto di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva. In particolare, è stata evidenziata l’irragionevolezza di pene sproporzionate (non inferiori a 4–5 anni di reclusione), anche in caso di danno modesto, violenza minima e condotta occasionale.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità, ritenendo che il divieto assoluto di prevalenza violi i principi di eguaglianza, ragionevolezza, individualizzazione e funzione rieducativa della pena, sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Le motivazioni principali
Secondo la Consulta, in primo luogo, il divieto di prevalenza compromette la funzione riequilibratrice dell’attenuante della lieve entità, impedendo al giudice di modulare la pena in base alla concreta gravità del fatto.
L’automatismo introdotto dalla norma non considera la variabilità delle condotte riconducibili alla rapina, né consente di distinguere tra fatti di diversa offensività.
In tale contesto, la recidiva reiterata, quale elemento soggettivo, non può prevalere in modo assoluto sul disvalore oggettivo minimo della condotta, senza violare il principio di proporzionalità della pena.
La Corte, in conclusione, ha ribadito che il legislatore, pur godendo di ampia discrezionalità nella politica criminale, non può disporre automatismi che alterino gli equilibri imposti dalla Costituzione in materia di responsabilità e pena.
Effetti della pronuncia
La declaratoria di illegittimità produce l’effetto di:
- eliminare il divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto rispetto alla recidiva reiterata nel reato di rapina (art. 628 c.p.);
- restituire piena discrezionalità al giudice nel bilanciamento tra le circostanze, secondo i principi di individualizzazione, proporzionalità e rieducazione della pena.
La sentenza n. 117/2025 si inserisce nel consolidato orientamento volto a contrastare gli automatismi legislativi che impediscono una giusta modulazione della pena in rapporto alla gravità effettiva del fatto e alla personalità dell’imputato.
In tal modo, la Corte conferma il primato del diritto penale del fatto e rafforza il ruolo del giudice nella personalizzazione della risposta punitiva, in linea con i principi costituzionali.
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