IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

Pubblicato il 28 aprile 2025

Prestazioni di servizi e IVA: dalla Cassazione chiarimenti in tema di obbligo di fatturazione ed esigibilità dell'imposta.

Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha offerto alcuni chiarimenti in tema di prestazioni di servizi ai fini IVA, ribadendo la distinzione tra fatto generatore dell'imposta ed esigibilità, nonché precisando l’onere della prova in caso di contestazioni di omessa fatturazione.

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura e prova del pagamento

La fattispecie: gestione del servizio idrico e contestazione IVA  

La controversia prende origine da un avviso di rettifica emesso nei confronti di una società per l'anno d’imposta 2003. In particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava, tra le altre riprese fiscali, l'omessa fatturazione ai fini IVA di alcune prestazioni relative alla gestione del servizio idrico cittadino, per un importo rilevante.

La società si difendeva sostenendo che, trattandosi di prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorgeva solo al momento del pagamento, non risultando quindi maturato alcun obbligo in assenza di incasso dei corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate, di contro, riteneva che l'obbligo sorgesse già all'atto dell’esecuzione della prestazione.

Il giudizio è approdato in Cassazione, che si è pronunciata sul corretto inquadramento giuridico della questione.

Esecuzione della prestazione e obbligo di fatturazione  

La Corte, nel pronunciarsi sulla controversia in esame, ha chiarito che:

In altri termini, mentre l'esecuzione determina l'imponibilità e fa sorgere gli obblighi fiscali, il pagamento stabilisce il termine ultimo per l'adempimento, ma non condiziona la nascita dell'obbligazione tributaria.

Questa interpretazione è in linea con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE, sentenza C-144/94) e con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8059/2016).

L’onere della prova: cosa deve dimostrare l’Amministrazione finanziaria  

Un secondo principio fondamentale enunciato riguarda l’onere probatorio in caso di accertamento.

Se l'Amministrazione finanziaria contesta l’omessa fatturazione basandosi su annotazioni contabili - come il passaggio da un conto "fatture da emettere" a un conto "crediti da riscuotere"-  essa deve provare:

Tale prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti, valutando anche il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione e l'interesse del prestatore a riscuotere prontamente il prezzo.

Le semplici registrazioni contabili, in assenza di prova dell’incasso, non sono sufficienti per sostenere un obbligo di versamento dell’IVA.

Conclusioni  

La pronuncia della Corte si inserisce nel solco di un’interpretazione rigorosa delle regole in materia di IVA sulle prestazioni di servizi, affermando che:

Questi principi assumono rilievo pratico tanto nella gestione della contabilità delle imprese quanto nelle attività di verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria, offrendo una tutela significativa ai contribuenti rispetto ad accertamenti basati su presunzioni non sufficientemente dimostrate.

I principi di diritto enunciati dalla Suprema corte

Di seguito, i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10693/2025:

"In materia di iva, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere la fattura".

E ancora:

"In materia di iva, l'amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano l'annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto "fatture da emettere" e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l'omessa fatturazione delle operazioni, ha l'onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di fatturazione e di assolvimento dell'imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione, attesi l'interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all'esigibilità dell'imposta".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso L’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’omessa fatturazione di prestazioni relative al servizio idrico, riferite all’anno d’imposta 2003. La società sosteneva che l'obbligo di fatturazione sorgesse solo al momento del pagamento, non essendo avvenuto l'incasso dei corrispettivi.
Questione dibattuta Se, nelle prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorga al momento dell’esecuzione della prestazione o se sia subordinato al pagamento del corrispettivo. Inoltre, quali siano gli oneri probatori in capo all’Amministrazione finanziaria per contestare l’omessa fatturazione.
Soluzione della Corte di Cassazione L’obbligo di fatturazione sorge con l’esecuzione della prestazione di servizi (fatto generatore), mentre il pagamento determina soltanto l’esigibilità dell’IVA e il termine ultimo per emettere la fattura. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria deve provare il pagamento o l’intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento, non essendo sufficiente la sola contabilità.
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