Prestazioni di servizi e IVA: dalla Cassazione chiarimenti in tema di obbligo di fatturazione ed esigibilità dell'imposta.
Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha offerto alcuni chiarimenti in tema di prestazioni di servizi ai fini IVA, ribadendo la distinzione tra fatto generatore dell'imposta ed esigibilità, nonché precisando l’onere della prova in caso di contestazioni di omessa fatturazione.
La controversia prende origine da un avviso di rettifica emesso nei confronti di una società per l'anno d’imposta 2003. In particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava, tra le altre riprese fiscali, l'omessa fatturazione ai fini IVA di alcune prestazioni relative alla gestione del servizio idrico cittadino, per un importo rilevante.
La società si difendeva sostenendo che, trattandosi di prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorgeva solo al momento del pagamento, non risultando quindi maturato alcun obbligo in assenza di incasso dei corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate, di contro, riteneva che l'obbligo sorgesse già all'atto dell’esecuzione della prestazione.
Il giudizio è approdato in Cassazione, che si è pronunciata sul corretto inquadramento giuridico della questione.
La Corte, nel pronunciarsi sulla controversia in esame, ha chiarito che:
In altri termini, mentre l'esecuzione determina l'imponibilità e fa sorgere gli obblighi fiscali, il pagamento stabilisce il termine ultimo per l'adempimento, ma non condiziona la nascita dell'obbligazione tributaria.
Questa interpretazione è in linea con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE, sentenza C-144/94) e con le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8059/2016).
Un secondo principio fondamentale enunciato riguarda l’onere probatorio in caso di accertamento.
Se l'Amministrazione finanziaria contesta l’omessa fatturazione basandosi su annotazioni contabili - come il passaggio da un conto "fatture da emettere" a un conto "crediti da riscuotere"- essa deve provare:
Tale prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti, valutando anche il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione e l'interesse del prestatore a riscuotere prontamente il prezzo.
Le semplici registrazioni contabili, in assenza di prova dell’incasso, non sono sufficienti per sostenere un obbligo di versamento dell’IVA.
Conclusioni
La pronuncia della Corte si inserisce nel solco di un’interpretazione rigorosa delle regole in materia di IVA sulle prestazioni di servizi, affermando che:
Questi principi assumono rilievo pratico tanto nella gestione della contabilità delle imprese quanto nelle attività di verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria, offrendo una tutela significativa ai contribuenti rispetto ad accertamenti basati su presunzioni non sufficientemente dimostrate.
Di seguito, i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10693/2025:
E ancora:
Sintesi del caso | L’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’omessa fatturazione di prestazioni relative al servizio idrico, riferite all’anno d’imposta 2003. La società sosteneva che l'obbligo di fatturazione sorgesse solo al momento del pagamento, non essendo avvenuto l'incasso dei corrispettivi. |
Questione dibattuta | Se, nelle prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione sorga al momento dell’esecuzione della prestazione o se sia subordinato al pagamento del corrispettivo. Inoltre, quali siano gli oneri probatori in capo all’Amministrazione finanziaria per contestare l’omessa fatturazione. |
Soluzione della Corte di Cassazione | L’obbligo di fatturazione sorge con l’esecuzione della prestazione di servizi (fatto generatore), mentre il pagamento determina soltanto l’esigibilità dell’IVA e il termine ultimo per emettere la fattura. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria deve provare il pagamento o l’intento del contribuente di sottrarsi all’adempimento, non essendo sufficiente la sola contabilità. |
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