Iva, non si detrae per operazioni gratuite

Pubblicato il 15 marzo 2014 La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-204/13 del 13 marzo 2014) chiarisce che non è detraibile l'Iva pagata per acquistare un servizio poi ceduto ad un terzo soggetto a titolo gratuito.

Si precisa che l'operazione “a valle” effettuata dal contribuente, essendo a titolo gratuito, non rientra nella sfera di applicazione dell'Iva. L'operazione “a monte” non ha quindi i presupposti necessari per la detrazione dell'imposta (consulta l'articolo di Edicola "Fattura d'acconto. Detrazione Iva rettificata senza cessione bene").

Il caso all'esame dei giudici riguardava la cessione gratuita e ai fini di attività di impresa della clientela da parte di un socio di una società fiscale ad un'altra società di consulenza fiscale, senza che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy