IVA, operazioni esenti senza Imposta di registro

Pubblicato il 28 novembre 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24268 del 27 novembre 2015, afferma un importante principio inerente l'imposta di registro.

Per i Supremi giudici, in virtù del principio di alternatività tra imposta di registro e imponibilità ai fini Iva, le operazioni esenti da Iva e, dunque, solo astrattamente soggette al tributo, non scontano l’imposta di registro.

Il fatto

Una società di capitali - raggiunta da un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che contestava l’omessa registrazione di un contratto di finanziamento infruttifero ricevuto da una controllante e pretendeva il pagamento  dell’imposta proporzionale di registro al 3%, del bollo, degli interessi e delle sanzioni - ha avanzato ricorso dinanzi ai giudici tributari.

Dopo che entrambi i collegi di appello hanno confermato la legittimità della pretesa, la società è ricorsa in Cassazione, adducendo un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, anche se per motivazioni diverse da quelle addotte dal contribuente. In particolare, la Corte ha innanzitutto constatato che nella decisione di appello è stata confermata l’applicazione dell’imposta di registro poiché si trattava di un’operazione non rilevante ai fini Iva.

Ma ciò per la Suprema Corte non è corretto per due motivi:

- i prestiti di denaro (art. 3, secondo comma, punto n. 3 del Dpr 633/1972) sono esenti da Iva quando possono essere considerati operazioni di finanziamento in applicazione del successivo articolo 10, numero 1, dello stesso decreto IVA. Ne deriva, pertanto, che tali operazioni, anche se in astratto, devono essere considerate soggette a Iva;

- la normativa in materia di imposta di registro prevede il principio di alternatività tra le due imposte: non devono, infatti, versare l’imposta di registro proporzionale le operazioni soggette all’Iva, includendo tra queste anche le operazioni esenti da IVA (art. 10, Dpr 633/1972).

Viene, così, affermato il principio per cui, in funzione dell’alternatività tra Iva e imposta di registro, gli atti soggetti agli adempimenti IVA, anche solo formali poiché esenti Iva, non devono scontare l’imposta di registro in misura proporzionale.

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