Iva per cassa e riallineamenti al test penale

Pubblicato il 09 marzo 2009 Il Decreto legge anti crisi (n. 185/08) ha introdotto alcune norme che possono avere delle ripercussioni anche sulle fattispecie penali. Prima fra tutte quella che prevede la liquidazione Iva per cassa. Infatti, all’articolo 7 del Dl si prevede lo spostamento in avanti, fino ad un anno, del momento di versamento dell’Iva, cosa che può incidere sul momento consuntivo del reato di “omesso versamento” dato che esso è fissato nel “termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo”. Analogamente, un’altra norma che incide sui profili penali Iva è quella disposta all’articolo 27, comma 16 del Dl 185/08, che fa salvi i maggiori termini per la denuncia penale per il reato di indebita compensazione e prevede il termine di otto anni per l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione. Il reato indicato dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 riguarda i “crediti non spettanti o inesistenti”, mentre la nuova normativa tributaria non può essere riferita ai crediti non spettanti, ma solo a quelli inesistenti. Inoltre, si potrebbe porre il problema anche dell’abrogazione tacita del citato articolo 10-quater, cosa che fa molto discutere proprio per l’imperfetta ponderazione dei profili penali da parte del legislatore.
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