La disciplina IVA applicabile alle attività di gestione dei rifiuti ha subito rilevanti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo introdotto dall’articolo 1, comma 49, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025).
In tale contesto, assume particolare rilievo la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10% con riferimento, in particolare, alle prestazioni di trasporto dei rifiuti.
Il riferimento normativo è rappresentato dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025.
A seguito della riforma:
La modifica normativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche ambientali volte a disincentivare forme di smaltimento meno sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare.
La questione oggetto della risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 riguarda la corretta qualificazione del trasporto dei rifiuti ai fini IVA.
In particolare, il dubbio interpretativo concerneva se:
oppure
Ai fini della soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un parere tecnico dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale ha chiarito che:
Tale qualificazione assume rilievo decisivo ai fini IVA, in quanto consente di escludere l’applicazione del principio di accessorietà di cui all’articolo 12 del DPR n. 633/1972.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 afferma un principio di carattere generale:
Ne consegue che:
Quadro riassuntivo
|
Tipologia di prestazione |
Aliquota IVA |
|
Trasporto rifiuti (qualsiasi destinazione) |
10% |
|
Recupero (R1–R13) |
10% |
|
Smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi D1, D10, D11) |
10% |
|
Conferimento in discarica (D1) |
22% |
|
Incenerimento senza recupero (D10, D11) |
22% |
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