IVS, obbligo costante

Pubblicato il 10 febbraio 2006

Nel caso di contratto di lavoro intermittente, il datore di lavoro è obbligato ad applicare, per i periodi lavorati, la disciplina prevista per il normale rapporto di lavoro subordinato compresi anche gli adempimenti previdenziali. Non è, invece, richiesto il rispetto dei minimali durante i periodi di attesa per i quali è, anzi, corrisposta l’indennità di disponibilità. L’Inps, tuttavia, nella circolare numero 17, del 6 febbraio 2006, precisa che su tale importo sono dovuti sia i contributi Ivs che quelli per malattia e maternità. Ciò vuol dire che tali eventi devono essere assicurati anche nel periodo di non attività. Il lavoratore “intermittente” può integrare la contribuzione versata dal datore di lavoro sull’importo della suddetta indennità, versando personalmente la differenza tra tale importo e la retribuzione convenzionale stabilita con il DM 30 dicembre 2004. Nella citata circolare, l’Istituto fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello DM10, specificando che i lavoratori “intermittenti” devono essere indicati nel quadro A del modello DM10/2 indipendentemente dall’orario svolto. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale integrativo del 16/12/2025

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy