La banca paga i danni se non informa specificamente i clienti sul rischio titoli

Pubblicato il 18 luglio 2011 Il tribunale di Prato con sentenza n. 1432 del 13 luglio 2011 ha accolto la richiesta dei ricorrenti, clienti di una banca, dichiarando la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che dell’ordine per l’acquisto di bond argentini; inoltre ha sancito la condanna della banca a risarcire i danni pari alla differenza tra la somma investita per l’acquisto dei titoli argentini e quella percepita per la loro vendita.

Il tribunale, dopo aver accertato che la banca ha adempiuto agli obblighi imposti dalla legge circa le regole generali che presiedono la disciplina generale delle obbligazioni, ricorda che sussistono però una serie di obblighi ulteriori posti dai regolamenti. Infatti l’art. 28, 2° comma, del reg. 11522/1998 prescrive l’obbligo di informazione specifica sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione.

E in tale situazione la banca è risultata inadempiente avendo usato un’espressione troppo generica, non idonea a provare di “aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi ad un titolo indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso”.
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