La carica di giudice tributario è sempre incompatibile con la consulenza tributaria

Pubblicato il 31 ottobre 2009 In data 23 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha depositato la decisione n. 6519, con cui sancisce l’incompatibilità di qualsiasi forma di consulenza tributaria con la carica di giudice tributario. Pertanto, anche la redazione delle dichiarazioni non è ammissibile. Viene spiegato che non è necessario verificare in concreto se il contenuto qualitativo della prestazione o la continuità nello svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice. Tale verifica è propria degli istituti della ricusazione e dell'astensione del giudice e non è richiesta per l’accertamento dell’incompatibilità, ex articolo 8, comma 1, lettera i), Dlgs n. 545/92, che è legata al mero esercizio, in qualsiasi forma, delle attività specifiche connesse ai rapporti fra contribuente e Fisco, dunque anche alla consulenza tributaria.

La decisione prende le mosse da una sentenza del Tar Lombardia che respingeva il provvedimento di decadenza dall’incarico nei confronti di un commercialista, consulente libero professionista, perito del tribunale di Milano, depositario di scritture contabili di più anni per diversi clienti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Domande di intervento doganale per la tutela dei DPI

23/07/2025

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: operativo il Protocollo

23/07/2025

Giustizia e carceri: le nuove misure varate dal Governo

23/07/2025

DDL comparti produttivi: novità per Cassa integrazione e assegno di inclusione

23/07/2025

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: sì del Senato

23/07/2025

Patente a crediti per i cantieri edili

23/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy