La casalinga è lavoratrice non dipendente

Pubblicato il 17 novembre 2009

Con la lettera circolare C/2009 n. 19605 del 16 novembre 2009 il ministero del Lavoro chiarisce che la lettera c) dell'articolo 40 del Dlgs 151/2001, che riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire dei periodi di riposo giornalieri (per allattamento) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, si applica anche in caso di madri casalinghe.

Nel richiamare la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato, che ha stabilito che la fattispecie indicata dal Dlgs citato comprenda la lavoratrice casalinga e che norma è rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità (in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.), il Ministero spiega che l’intento del legislatore è di garantire che il padre possa provvedere alla cura del figlio, beneficiando dei permessi, allorquando la madre non ne abbia diritto, in quanto lavoratrice non dipendente, e pur tuttavia sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

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