La Cassazione amplia l’effetto-revocatorie

Pubblicato il 28 novembre 2007

di Cassazione, con la sentenza n. 23393 del 9 novembre considerato applicabile alle revocatorie l’articolo 7 delle norme bancarie uniformi. Di fatto, secondo , risultano revocabili le rimesse in conto corrente bancario effettuate su conto scoperto nell’anno anteriore al fallimento, anche se relative ad operazioni di versamento contestuali a prelievi e/o a disposizioni di pagamento di identico ammontare. Richiamando  l’articolo 7 delle Norme bancarie uniformi, ha spiegato che le rimesse su conto con saldo a debito hanno la funzione solutoria  di estinguere in tutto o in parte la posizione debito del cliente, in quanto il credito della banca è immediatamente esigibile e pertanto ogni versamento su conto corrente di corrispondenza scoperto deve automaticamente presumersi pagamento, senza bisogno di specifica imputazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale integrativo del 16/12/2025

03/02/2026

IVA: liquidazione automatica per dichiarazione omessa

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy