La Cassazione blinda le informazioni aziendali

Pubblicato il 25 ottobre 2006

– sentenza n. 19554 del 13 settembre 2006 – legittima il recesso datoriale nel caso in cui il dipendente diffonda, all’esterno dell’azienda, dati che permettano a terzi l’accesso abusivo alle informazioni. Perciò se il lavoratore divulga indebitamente la propria password aziendale può essere licenziato per giusta causa. Con la innovativa sentenza i giudici di legittimità sia civili che penali (richiamando quanto disposto dall’articolo 2105 del Codice civile sull’obbligo di fedeltà del lavoratore e dall’articolo 615 ter del Codice penale che punisce l’accesso abusivo a un sistema informatico) equiparano il luogo di lavoro al domicilio informatico, intendendo con tale definizione il luogo in cui l’individuo esplica liberamente la sua personalità in tutte le sue manifestazioni e nel quale sono contenuti dati informatici di pertinenza della persona, sia essa fisica o giuridica, pubblica o privata. Il domicilio informatico contiene, dunque, tutte le informazioni che devono rimanere private (privacy aziendale) e che se sottratte indebitamente possono integrare la giusta causa di licenziamento.

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