Cassazione: indennizzo per nevrosi d’ansia da demansionamento

Pubblicato il 14 ottobre 2022

Con l’ordinanza 11 ottobre 2022 n. 29515, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore affetto da nevrosi d’ansia derivante da demansionamento ed ha riconosciuto il diritto all’indennizzo della malattia professionale che derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione.

La Corte di Appello aveva rigettato la richiesta del dipendente, in quanto il Giudice sosteneva che la copertura assicurativa per la nevrosi d’ansia da demansionamento non rientrava nelle lavorazioni indicate dall’articolo 1 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nello specifico, la Corte di Appello non aveva tenuto conto delle prove testimoniali assunte in primo grado (certificati medici prodotti e consulenza tecnica d’ufficio) le quali dimostravano che la nevrosi d'ansia era stata contratta dal ricorrente in dipendenza del subito demansionamento.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che la malattia professionale è indennizzabile qualora derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle modalità con cui si svolge la prestazione, così come previsto dall’ art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Si riconosce, dunque, la copertura assicurativa da parte dell’INAIL, non soltanto nel caso in cui si è in presenza di un rischio proprio della lavorazione ma anche qualora lo stesso sia collegato alla prestazione erogata.

L’indennizzo da parte dell’INAIL è obbligatorio per tutte le malattie professionali, purché ne sia provata la causa di lavoro.

 

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