La Cassazione fissa i paletti per l'applicazione dell'aggravante dell'”ingente quantità”

Pubblicato il 09 giugno 2010
Con sentenza n. 20119 depositata il 26 maggio, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha precisato quali siano i limiti quantitativi che consentono l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 80, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

In particolare – si legge nel testo della decisione - “non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi”.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno annullato una sentenza di condanna per spaccio limitatamente alla parte in cui era stata disposta l'aggravante dell'ingente quantità in considerazione della detenzione, da parte dell'imputato, di un quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo: quali verifiche fa l’Ispettorato

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto PA approvato in GU: misure fiscali

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy