La Cassazione sui termini dell’azione di disconoscimento di paternità

Pubblicato il 16 aprile 2012 Con riferimento all’azione di disconoscimento della paternità, i giudici di Cassazione – sentenza n. 5653 depositata il 10 aprile 2012 – hanno precisato come “il termine annuale di decadenza, ai sensi degli articoli 235 del Codice civile, comma 1, n. 3, e 244 del Codice civile, comma 2, decorre appunto dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica”; ciò in quanto una diversa interpretazione, “la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta”.

Sulla scorta di detti assunti la Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto da una madre avverso l'azione di disconoscimento della paternità avanzata dal marito nei confronti del figlio. Secondo la Suprema corte, in particolare, l'uomo avrebbe dovuto far valere i propri diritti entro un anno dalla confessione dell'adulterio da parte della coniuge e non dalla data dell'esame clinico del Dna.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy