La Cassazione sui termini per esperire la mediazione delegata

Pubblicato il 15 dicembre 2021

In caso di mediazione obbligatoria ope iudicis (cosiddetta mediazione delegata), ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione.

L'utile esperimento, in tale contesto, va inteso quale primo incontro delle parti davanti al mediatore e conclusosi senza l’accordo.

Non serve, quindi, che la conciliazione sia stata avviata nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone, termine fisso la cui mancanza - come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità - può costituire una formale irregolarità.

E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021, pronunciata in tema di termini per esperire la mediazione delegata.

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema corte: "Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy