La Cassazione sul licenziamento del dirigente

Pubblicato il 14 dicembre 2010 Per la Sezione lavoro della Cassazione – sentenza n. 25145, del 13 dicembre 2010 - la disciplina che limita il potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1996 e 300/1970 non può essere applicata ai dirigenti convenzionali, “quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente”.

Non solo. Per la Corte di legittimità, in virtù del rapporto fiduciario che lega l'impresa al dirigente, la semplice “inadeguatezza” di quest'ultimo rispetto alle aspettative riconoscibili ex ante, o una sua “importante deviazione” dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un “comportamento extra-lavorativo” incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente stesso “possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento a norma della disciplina contrattuale dello stesso”.
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