La Cassazione sull’aggravante di transnazionalità

Pubblicato il 24 aprile 2013 Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 18374 del 23 aprile 2013, hanno spiegato che l'aggravante della transnazionalità prevista dall’articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile anche al reato di associazione per delinquere, “sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”.

In particolare – spiegano i giudici di legittimità – perché la speciale aggravante in esame possa ritenersi configurata, non è necessario che il reato venga commesso anche all’estero e nemmeno che l’associazione per delinquere operi anche in paesi esteri.

Ed infatti, una volta rilevato che l'associazione criminale "basti a sé stessa", nel senso che gli associati e il programma criminoso possono realizzare il reato a prescindere da qualsiasi contributo esterno, si può immaginare che, a tale condotta se ne possa affiancare un’altra, così da estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale.

Così, ai fini dell’operatività dell’aggravante, quel che occorre – conclude la Corte – “è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale”.
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