La Cassazione sull'impugnazione del lodo sportivo

Pubblicato il 20 agosto 2013 Al riconoscimento della natura irrituale delle procedure arbitrali volte alla soluzione di eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto o regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonché di quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., consegue l'applicabilità, come unico regime di impugnazione, di quello previsto dall'articolo 412-quater del Codice di procedura civile.

Ne consegue che, ai sensi di questa disposizione, il lodo è impugnabile innanzi al Tribunale in funzione del giudice del lavoro e che, avverso la sentenza pronunciata in primo ed unico grado dal tribunale, l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, diversamente da quel che accade per l'arbitrato rituale, per il quale la impugnazione per nullità del lodo si propone alla Corte d'appello.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19182 depositata il 19 agosto 2013 e concernente l'impugnazione di un lodo irrituale pronunciato con riferimento al caso di un calciatore della Lazio, Pandev.
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