La Cassazione sull'inviolabilità del domicilio: perquisizioni solo sulla base di dati oggettivi

Pubblicato il 25 gennaio 2010
E' stato accolto dai giudici di legittimità – sentenza n. 48552 del 18 dicembre 2009 – il ricorso avanzato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti lo avevano condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La difesa dell'imputato lamentava, in particolare, che i giudici di merito non avessero tenuto conto della sussistenza, in favore dell'uomo, di una causa di non punibilità in quanto lo stesso aveva reagito ad atto arbitrario del pubblico ufficiale. Quest'ultimo – un maresciallo dei Carabinieri - nell'ambito di una notifica di convalida di sfratto effettuata presso il domicilio del ricorrente, aveva sfondato la porta dell'appartamento dopo aver invano intimato all'uomo di aprire ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 41 (T.U.L.P.S.).

Secondo la Corte di cassazione, tuttavia, “l’evocazione dell’articolo 41, citato T.U.L.P.S. si appalesa, all’evidenza, come un mero pretesto, utilizzato dal maresciallo per sfondare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con modalità violente, il potere di perquisizione”. Di fatto, il comportamento del Carabiniere non era giustificato in quanto, mancava qualsiasi sospetto o oggettivo indizio di notizia che nella casa dell'imputato esistessero abusivamente armi. In assenza di un dato oggettivo  – conclude la Corte - “la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico”.
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