La Cassazione tira le fila sui debiti in condominio

Pubblicato il 30 giugno 2008 In tema di responsabilità del condominio, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9148/08, sostengono la sussistenza della responsabilità pro quota di ciascun condomino per le obbligazioni condominiali.
La Suprema Corte ha poi precisato che il contrasto tra la suddetta sentenza e quella n. 14813/08 della stessa Cassazione è solo apparente, in quanto diverse sono le fattispecie esaminate nei due provvedimenti.
Nella prima pronuncia, infatti, si ha riguardo alla “solidarietà passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarietà che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarietà passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarietà che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota”.
Le stesse Sezioni Unite hanno affermato che la solidarietà, molte volte, è la “configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di un’obbligazione intrinsecamente parziaria in difetto di configurazione normativa dell’obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di un’obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile (come lo è una somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria della obbligazione prevale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy