La cedolare secca trova in grande anticipo il provvedimento di attuazione

Pubblicato il 08 aprile 2011 Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, datato 7 aprile 2011, si fa luce sulle modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca e sulle modalità di versamento dell’imposta, si illustrano altre disposizioni di attuazione del regime e si approvano i modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23/2011, concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all’articolo 3 reca le disposizioni in materia di “Cedolare secca sugli affitti”, regime di tassazione facoltativo degli immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Si chiarisce che, per il periodo transitorio d’imposta 2011, il regime della cedolare secca può applicarsi ai contratti in corso nell’anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data. Mentre, per i contratti in corso nel 2011 scaduti o oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore indica la scelta per la tassazione secca direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo (Unico o 730/2012).

Nelle fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione potrà essere utilizzato il modello telematico semplificato (Siria); mentre, nelle ipotesi più complesse l’opzione viene espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale vengono approvate le integrazioni necessarie al fine dell’opzione.

Una precisazione importante è quella relativa all’adeguamento Istat: il locatore è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

Infine, si spiega che per i contratti senza obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

Per altre indicazioni si rimanda al testo del provvedimento in allegato.
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