La certezza che il credito non può essere più soddisfatto fa scattare la deducibilità

Pubblicato il 03 novembre 2010 Nel respingere il ricorso presentato da un’industria tessile - che aveva iscritto in bilancio, tra i costi, crediti vantati verso alcuni clienti prima ancora della dichiarazione ufficiale di fallimento - la Corte di Cassazione ha emanato, in data 29 ottobre 2010, la sentenza n. 22135.

Con la pronuncia, la Sezione tributaria ha specificato che i crediti non riscossi dalle imprese in crisi prima della dichiarazione di fallimento o della loro chiusura definitiva non possono essere considerati costi e, in quanto tali, essere iscritti in bilancio. Di conseguenza, non possono essere dedotti.

La Corte, confermando quanto in precedenza già sostenuto con la sentenza n. 16330/2005, ribadisce che anche con riferimento ai debitori assoggettati a procedure concorsuali, il periodo d’imposta di competenza per operare la deducibilità deve coincidere comunque con quello in cui si acquista la certezza che il credito non può essere più soddisfatto. In caso contrario - sostiene la Corte - si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando il principio di competenza che, secondo l’orientamento costante dei giudici di legittimità, rappresenta un criterio inderogabile ed oggettivo nella determinazione del reddito d’impresa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy