La cessione crea il pro rata

Pubblicato il 21 aprile 2008 Lo scorso 28 marzo l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 112/E/2008 in cui si esamina la fattispecie della cessione di unità abitative in regime di esenzione da parte di imprese di costruzione che determina il pro-rata. Inoltre, nello stesso documento, viene affrontato anche il problema della separazione di attività per le imprese che operano nel settore edile. Si tratta di un documento molto importante, perché con esso le Entrate forniscono le ultime delucidazioni in merito all’esatta comprensione del regime di esenzione Iva e dei criteri di detraibilità ad esso strettamente correlati, dopo le innovazioni introdotte con il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223. In particolare, la risoluzione n. 112/E, partendo dall’interpello avanzato da un’impresa di costruzioni che cede unità abitative, si sofferma su quelle unità la cui ultimazione dei lavori risale ad oltre 4 anni prima la data del 4 luglio 2006 e, che per le disposizioni allora vigenti, la vendita risulta esente da imposta. Per l’interpellante, la suddetta cessione non può determinare il pro rata, in quanto l’Iva che risultasse indetraibile, si trasformerebbe in un onere improprio a totale carico delle imprese, le quali dovrebbero così sopportate un peso economico che non potrebbe essere trasferito al cliente, che già corrisponde l’imposta di registro in relazione all’acquisto degli immobili in questione. L’agenzia delle Entrate, a questo punto, introduce una “clausola di salvaguardia” per quei fabbricati interessati dalle modifiche al regime Iva delle compravendite e delle locazioni di fabbricati. Si tratta di una norma transitoria che limita l’obbligo di rettificare la detrazione Iva, così come prevista dall’articolo 19-bis2 del Dpr 633/72, unicamente a quei fabbricati a destinazione abitativa ultimati dal 4 luglio 2002 al 4 luglio 2006 e ancora in possesso delle imprese costruttrici, oppure di quelle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero. Conclude, così, l’agenzia delle Entrate che la circostanza che i fabbricati a destinazione abitativa non siano interessati dalle rettifiche, non impedisce che la loro vendita in regime di esenzione generi pro rata di in detraibilità, che a sua volta incide sull’Iva assolta per tutti i beni e servizi acquistati nell’anno e in quota parte per i beni strumentali.
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