La clausola di salvaguardia relativa ai diritti costituzionalmente garantiti salva la deducibilità dei costi illeciti

Pubblicato il 20 novembre 2010

Riformando la decisione dei giudici di primo grado, la Commissione tributaria regionale di Milano, con le sentenze nn. 102 e 103 del 15 novembre 2010, ha disposto l'annullamento degli atti di accertamento del Fisco che aveva ripreso a tassazione i costi dedotti relativi alla fornitura di manodopera perchè riportabili a fatti od atti costituenti reato e pertanto non ammessi alla deduzione.

Nei fatti, una società operante nella produzione di carne utilizzava illecitamente manodopera assunta da altre aziende al fine di economizzare su contributi e ritenute fiscali.

Secondo il parere della Ctr occorre distinguere tra indeducibilità dei costi derivante dal principio di inerenza, sancito dall'articolo 109 del Tuir, e indeducibilità ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, ossia dovuta a costi e spese riconducili ad atti o fatti qualificabili solo come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso trattato, si tratta di costi che vanno a retribuire il lavoro di terzi, estranei all'illecito, e che costituiscono esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti: pertanto non si applica il divieto di deducibilità derivante da attività illecita. Data l'inerenza dei costi, non oggetto di discussione, e il fatto che derivano da fornitura illecita di manodopera ma non da ricavi illeciti, è ammissibile effettuare la deduzione.

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