La collaborazione trentennale in orari predeterminati non è, di per sé, indice di subordinazione

Pubblicato il 31 agosto 2011 Con la sentenza n. 17833 depositata lo scorso 30 agosto 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di una logopedista la quale chiedeva che venisse riconosciuta come dipendente di una srl in considerazione della collaborazione trentennale con quest'ultima, dall'anno 1981 al 2001, con una media di 24 ore settimanali.

Nel testo della sentenza impugnata il vincolo di subordinazione era stato escluso  in considerazione del fatto che in alcune occasioni la donna si era rifiutata di prendere appuntamento con i clienti della srl; e ciò senza contare che la ricorrente – spiegano i giudici di legittimità - “non era obbligata a partecipare alle riunioni mensili in cui si impartivano ordini e direttive in ordine allo svolgimento dell'attività terapeutica”.

Per la Suprema corte, quindi, il fatto che l'attività della logopedista venisse svolta in orari predeterminati dalla società “non era indice di subordinazione, ma derivava dalla necessità di coordinamento con le esigenze della società medesima e degli allievi e pazienti”; ed infatti, “la fissazione degli orari avveniva anche sulla base delle esigenze della ricorrente, come dimostrato dal fatto che non lavorava nelle giornate di mercoledì e di lunedì in cui era impegnata in attività professionale autonoma svolta presso altro studio professionale”.
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