La confisca segue l’acquisto

Pubblicato il 14 aprile 2008

Con la sentenza n. 10280/08, le Sezioni Unite penali della corte di Cassazione offrono una interprestazione estensiva della nozione di profitto del reato, questa volta nella fattispecie di concussione.

Secondo la Consulta, infatti, profitto comprende “anche le trasformazioni che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento, quando queste siano collegabili casualmente al reato stesso e al profitto immediato conseguito e siano attribuibili all’autore del reato che quelle trasformazioni abbia voluto”.

Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno confermato il sequestro per equivalente di un immobile acquistato dall’imputato con il frutto del reato di concussione.

La Corte chiarisce che i beni e le utilità ricevute dal concussore per la sua condotta illecita costituiscono il profitto e non il prezzo del reato e che sono considerati profitto anche i beni acquisiti con l’impiego del profitto stesso.

In questo modo, ogni trasformazione che subisce il denaro illecitamente acquisito può essere aggredita con il sequestro prima e con la confisca poi. Interpretazione, questa, del tutto compatibile con le finalità dell’istituto del sequestro, cioè di rendere improduttivo l’illecito penale.

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