La confisca segue l’acquisto

Pubblicato il 14 aprile 2008

Con la sentenza n. 10280/08, le Sezioni Unite penali della corte di Cassazione offrono una interprestazione estensiva della nozione di profitto del reato, questa volta nella fattispecie di concussione.

Secondo la Consulta, infatti, profitto comprende “anche le trasformazioni che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento, quando queste siano collegabili casualmente al reato stesso e al profitto immediato conseguito e siano attribuibili all’autore del reato che quelle trasformazioni abbia voluto”.

Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno confermato il sequestro per equivalente di un immobile acquistato dall’imputato con il frutto del reato di concussione.

La Corte chiarisce che i beni e le utilità ricevute dal concussore per la sua condotta illecita costituiscono il profitto e non il prezzo del reato e che sono considerati profitto anche i beni acquisiti con l’impiego del profitto stesso.

In questo modo, ogni trasformazione che subisce il denaro illecitamente acquisito può essere aggredita con il sequestro prima e con la confisca poi. Interpretazione, questa, del tutto compatibile con le finalità dell’istituto del sequestro, cioè di rendere improduttivo l’illecito penale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy