Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit
Pubblicato il 19 marzo 2026
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Anche per il 2026 resta inalterata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti. La Legge di bilancio 2025, infatti, non ha subito modifiche dalla L. n. 199/2025 e, pertanto, resta fermo il precedente impianto che prevede, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina favorevole – rispetto a quella a regime (limite di esenzione da 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta) – con una soglia di non imponibilità per i dipendenti che resta a 1.000 euro o a 2.000 euro con figli a carico.
Così, per i periodi d'imposta 2025-2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Tuir.
In particolare, secondo l’interpretazione del Fisco (circolare 5/E/2025), la “condizione” a cui è subordinato il limite più elevato (pari a 2.000 euro) è soddisfatta anche qualora il figlio a carico sia ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale. Per quanto riguarda, poi, le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale è stato chiarito che le stesse devono riguardare gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari “dimorino abitualmente”, purché ne sostengano effettivamente le spese.
Da ultimo si osserva che, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ove, un dipendente, per l’auto assegnatagli in uso promiscuo, oltre al fringe benefit, contribuisca ai maggiori costi dell’azienda mediante una parte della propria retribuzione variabile, concorrono alla formazione del reddito complessivo dello stesso le somme versate eccedenti il valore convenzionale del fringe benefit (interpello n.14/E/2026);
- i costi relativi alle ebike concesse in uso promiscuo ai dipendenti saranno deducibili Ires, in quanto rientranti tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale. Per quanto riguarda l'Irap, viene chiarito che, se l’e-bike è utilizzata ai fini aziendali, i relativi costi sono deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie Irap (interpello n.41/E/2026).
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