La consulenza giuridica esterna non vincola

Pubblicato il 10 agosto 2011 Con la circolare n. 42 del 5 agosto 2011 l’agenzia delle Entrate spiega l’istituto della consulenza giuridica, attività esercitata al di fuori di una disciplina normativa apposita.

A differenza dell’interpello, illustrato con la pregressa circolare 32/E/2010, nella consulenza giuridica la questione rappresentata non è immediatamente riferibile ad uno specifico contribuente, ma ha carattere generale e atipico (interpretazione di una norma tributaria in relazione ad una determinata fattispecie non riferibile ad uno specifico soggetto).

Pertanto, rivolgendosi ad una più ampia platea di potenziali destinatari, può essere posta esclusivamente da: Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia (“consulenza interna”); Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali (“consulenza esterna”); da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico (“consulenza esterna”).

Il parere fornito alla richiesta di consulenza esterna non è vincolante né per il soggetto istante, né per i soggetti rappresentati dall’istante. Tuttavia, al contribuente che si è adeguato al parere espresso dall'Agenzia non saranno irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori ex articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Nella circolare, sono riassunte le tre principali differenze con l’istituto dell’interpello. Nella consulenza giuridica:

- non c’è previsione della perentorietà dei termini della risposta;

- non c’è formazione del silenzio assenso;

- non c’è nullità dell’atto impositivo e/o sanzionatorio che sia difforme dalla risposta.

Infine, a rettifica di quanto indicato con la circolare n. 99/E/2000, l’agenzia afferma che le strutture competenti si impegnano a fornire le risposte entro un termine normalmente non superiore a 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza.
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