La Consulta censura la Legge regionale Lazio sui poteri del commissario Sanità

Pubblicato il 15 gennaio 2010
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 depositata il 14 gennaio scorso, si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’articolo 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85, della Legge della Regione Lazio n. 14/08 ”Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” considerato in violazione, nel complesso, degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 118, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione. Le norme sottoposte a verifica di costituzionalità riguardano, in particolare, il ruolo del commissario ad acta per la Sanità.

La Consulta, nel dettaglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 69, lettere b) e c), di detta Legge nella parte che prevede la proroga automatica dei contratti ai dirigenti sanitari. Illegittimo anche l’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della stessa  nella parte in cui prevede misure di incentivazione economica per la mobilità volontaria e meccanismi di incentivi in caso di esodo del personale del settore sanità; dichiarata, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 85, nella parte in cui non esclude dall’ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro; la disciplina di queste norme - precisa la Corte - costituisce “una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta”. Non fondata, per contro, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale proposta relativamente all’articolo 1, comma 65 il quale prevede interventi prioritari per il rientro sanitario.
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