La corretta imputazione degli strumenti derivati in bilancio rinvia alle norme contabili generali e ai principi contabili internazionali

Pubblicato il 08 aprile 2010

Il finanziamento del core business di molte imprese, industrie commerciali, banche e anche enti locali con strumenti finanziari impone a questi stessi soggetti, in sede di chiusura degli esercizi contabili, di tenere in giusta considerazione gli strumenti derivati inseriti in portafoglio.

In quest’ottica è utile sapere che la materia non è oggetto di ampia trattazione normativa, se non per quanto riguarda l’articolo 2427-bis del Codice civile, che sancisce che per i suddetti strumenti derivati siano indicati in nota integrativa il fair value e siano fornite informazioni sulla loro entità e natura. Non vi sono altre disposizioni che regolano la redazione del bilancio civilistico per le imprese “non Ias”.

A tal proposito, quindi, è bene ricordare che per “fair value” si intende il valore corrente o di mercato, cioè il valore di realizzazione desumibile da prezzi e quotazioni espressi su mercati attivi, stabili ed efficienti. Inoltre, si deve sapere cosa si intende per "derivato" e che tale strumento finanziario può assumere forme diverse (contratti a termine, opzioni, swap) e, per quanto concerne la redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che esistono sia strumenti finanziari derivati in valuta nazionale che in valuta estera.

Per la contabilizzazione degli strumenti finanziari in valuta nazionale, il Codice civile non prevede specifiche indicazioni, per cui si rinvia alle norme contabili più generali e ai principi contabili nazionali (principio contabile n. 19). Per la contabilizzazione delle perdite nette derivanti da strumenti finanziari è previsto un apposito fondo del passivo patrimoniale riportato alla voce B.3.

Per la contabilizzazione dei strumenti finanziari in valuta estera si richiama il principio stabilito dall’articolo 2426 n.8 bis del Codice civile, secondo cui le attività e le passività in valuta – con unica eccezione delle immobilizzazioni – devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del bilancio. Il conto economico alla voce 17-bis raccoglie proprio gli “Utili e perdite su cambi”, mentre l’eventuale utile netto va accantonato in una riserva non distribuibile. Il principio contabile che si richiama è il n. 26. “Operazioni e partite in moneta estera”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy