La Corte di giustizia sui trasferimenti dei giovani calciatori

Pubblicato il 17 marzo 2010
La Corte di giustizia europea si è pronunciata, con sentenza del 16 marzo scorso, su di una causa, la C-325/08, concernente il trasferimento dei giovani calciatori comunitari. L'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – si legge nel testo della decisione – non impedisce l'esistenza di un sistema che preveda, al fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori, un indennizzo in favore della società che ha curato la formazione del giovane calciatore nel caso in cui quest'ultimo, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro; in ogni caso, tale sistema deve essere idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo non potendo andare oltre a quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Tuttavia – conclude l'organo di giustizia europeo – per la garanzia della realizzazione di tale obiettivo “non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore “promessa” il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione”.

La questione giudicata dalla Corte europea riguardava una controversia insorta tra l'Olympique Lyonnais, il difensore Olivier Bernard e il Newcastle. Il calciatore, nel 1997, aveva sottoscritto un contratto triennale come giocatore “promessa” con la squadra francese alla quale spettava, ai sensi della normativa francese dell'epoca e in quanto prima squadra, una sorta di diritto di prelazione sul primo contratto che lo stesso avrebbe sottoscritto da professionista. Bernard aveva invece firmato con il Newcastle e per questo l'Olympique aveva chiesto dinanzi ai giudici francesi il risarcimento del danno per un importo pari alla retribuzione che Bernard avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli.
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