La crisi aziendale non scrimina le omesse ritenute

Pubblicato il 24 settembre 2015

La crisi di liquidità dell'azienda non giustifica il rappresentate legale che omette di versare le ritenute certificate.

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 38539 depositata il 23 settembre 2015, nel respingere il ricorso del rappresentante di una s.p.a., condannato in primo e secondo grado, per aver omesso di versare, quale sostituto d'imposta, alcune ritenute certificate relative agli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti.

Avverso al pronuncia di condanna, l'imputato deduceva la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, per aver egli agito in presenza di forza maggiore, ovvero, in crisi di liquidità aziendale.

Nel respingere la censura, la Cassazione ha tuttavia chiarito che la denunciata "sofferenza" non costituisce di per sé causa di giustificazione per il reato contestato.

D'altra parte nel caso de quo – evidenzia la Corte – la società versava, si, in una situazione di difficoltà ma non di illiquidità completa, a fronte della quale, tra l'altro, l'amministratore aveva fatto scelte piuttosto soggettive, privilegiando il pagamento di alcuni debiti piuttosto che di altri.

Deve dunque riscontrasi una sorta di "responsabilità" in capo al rappresentante per mancata tempestiva attivazione, ovvero, per non aver provveduto – seppure consapevole della crisi – a convocare senza indugio l'assemblea (ai sensi dell'art. 2447 c.c.) per operare una sollecita ricapitalizzazione della società.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dalle Entrate primi chiarimenti sui bonus edilizi

03/07/2025

Conguagli 730, inizio delle operazioni di assistenza fiscale

03/07/2025

Bonus edilizi, detrazioni più alte per la prima casa e incentivi green

03/07/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

03/07/2025

Sostituti d’imposta alle prese con l’assistenza fiscale 2025

03/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

03/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy