La Ctr Milano sposta sul contribuente l’onere della prova dell’inesistenza di un’attività non dichiarata

Pubblicato il 05 ottobre 2009 Secondo la Ctr di Milano è onere del contribuente dimostrare che “il rapporto di lavoro in via essenzialmente esclusiva con le cooperative sociali avrebbe di fatto impedito di esercitare altra e diversa attività in ambito privato” in caso di accertamento per maggiori compensi da lavoro autonomo in base ai parametri per l’annualità 1999. Il concetto è esposto con la sentenza n. 72/2009 in merito al caso di uno psicologo ricorso in appello con la motivazione che per l’anno 1999 non era stato ancora approvato lo studio di settore che lo riguardava, pertanto aveva utilizzato lo studio dell’anno 2000 per il quale risultava congruo. È da rilevare, riguardo all’onere della prova, che la sentenza si pone in contrasto sia con le norme che con l’orientamento della Cassazione che pongono a carico dell’amministrazione finanziaria la prova dell’esistenza di un’attività non dichiarata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Casa e studio collegati: quando serve l’autorizzazione del PM per l'accesso fiscale

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy