La custodia del cane non può essere a vista

Pubblicato il 01 luglio 2008
Con sentenza n. 14075 del 28 maggio 2008, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un uomo contro una sanzione che gli era stata elevata per aver accompagnato al parco il proprio cane lasciandolo vagare liberamente, nonostante in loco vi fosse un'indicazione comunale affissa che imponeva l'uso del guinzaglio. Secondo i giudici di legittimità, la finalità della norma è quella di garantire la sicurezza dei frequentatori del luogo pubblico e, per ottemperare all'obbligo di custodia espressamente imposto, non è sufficiente la vigile attenzione del padrone nei confronti del cane . Tale previsione è ora dettagliatamente contenuta nella nuova ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 dove viene confermato l'obbligo della museruola e del guinzagli per i cani nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto urbani; per i cani appartenenti alle razze pericolose, inoltre, tali accorgimenti debbono essere sempre applicati.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

Referendum 2026, lavoratori ai seggi: diritti, permessi e compensi

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy