La denuncia dei redditi è sempre rettificabile

Pubblicato il 01 ottobre 2008 Dalla simultanea attività di verifica fiscale viene precluso il solo ravvedimento operoso, non anche la rettifica della dichiarazione dei redditi che avvenga presentando una dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis del dpr n. 322/98) anche dopo l’avvenuto inizio d’una verifica dell’amministrazione finanziaria. Ciò in quanto, sancisce la Commissione tributaria provinciale di Ferrara attraverso la sentenza n. 4/5/2008, la dichiarazione dei redditi è configurabile come una manifestazione di scienza del contribuente, perciò è sempre rettificabile. Gode di un’autonomia che le è propria e non essendo strumentale ad altri istituti non esiste norma che possa impedire la sua presentazione anche in seguito alla già intrapresa attività di verifica fiscale.
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