La denuncia dei redditi è sempre rettificabile

Pubblicato il 01 ottobre 2008 Dalla simultanea attività di verifica fiscale viene precluso il solo ravvedimento operoso, non anche la rettifica della dichiarazione dei redditi che avvenga presentando una dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis del dpr n. 322/98) anche dopo l’avvenuto inizio d’una verifica dell’amministrazione finanziaria. Ciò in quanto, sancisce la Commissione tributaria provinciale di Ferrara attraverso la sentenza n. 4/5/2008, la dichiarazione dei redditi è configurabile come una manifestazione di scienza del contribuente, perciò è sempre rettificabile. Gode di un’autonomia che le è propria e non essendo strumentale ad altri istituti non esiste norma che possa impedire la sua presentazione anche in seguito alla già intrapresa attività di verifica fiscale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy