La distanza minima tra immobili prevale sulla privacy

Pubblicato il 03 luglio 2017

La motivazione della privacy non può scalzare la normativa sulla distanza legale tra immobili.

Dunque, non si può costruire un manufatto – nel caso esaminato una tettoia in legno su un terrazzo - in violazione delle disposizioni sulle distanze legali per la tutela della propria riservatezza.

A definirlo la Cassazione, con la sentenza della seconda sezione civile n. 14916 del 15 giugno 2017, che ribalta la pronuncia della Corte di appello.

Quest'ultima aveva spiegato che la mera violazione delle distanze legali non può ritenersi prevalente rispetto al diritto alla privacy ed alla sicurezza delle persone fisiche.

Al contrario, la Cassazione difende il rispetto delle distanze legali: la normativa del Codice civile, integrata dai regolamenti locali, si fonda sulla necessità di tutelare plurime esigenze, nel reciproco contemperamento, fra le quali non è estranea quella della riservatezza. Dunque, l'esigenza di tutelare la privacy è già tenuta in conto dal legislatore nello stabilire la disciplina.

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