La donazione del bene al figlio cela l'interposizione fittizia

Pubblicato il 26 luglio 2012 E' legittimo l'accertamento dell'ufficio delle Imposte diretto a recuperare la maggiore Irpef ai danni di un contribuente, il quale dopo la firma di un preliminare per la vendita di un terreno ad un terzo acquirente, cede il bene al figlio.

I giudici della Corte di cassazione, con pronuncia n. 13089 del 25 luglio 2012, fanno riferimento, in tema di imposte sui redditi, al comma 3 dell'art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che colpisce la pratica dell'interposizione fittizia, ossia il possesso di redditi celato dall'apparente proprietà di un altro soggetto, specificando che non è necessario un comportamento fraudolento da parte del contribuente, “essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta”.

Nel caso della simulazione relativa, in cui rientra l'interposizione personale fittizia, lo scopo elusivo può essere realizzato mediante operazioni effettive e reali. Da qui l'accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed il rinvio della controversia al giudice di merito che dovrà nuovamente esaminarla.
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