La donazione perde lo sconto

Pubblicato il 04 aprile 2008 Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” è un’agevolazione concessa nel caso in cui il nuovo acquisto sia tassato con imposta di registro o imposta sul valore aggiunto. Il bonus non spetta, invece, se il nuovo acquisto è soggetto a imposta di donazione. La precisazione giunge dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 125 del 3 aprile 2008. Nello specifico, il Fisco si domanda se il nuovo acquisto possa avvenire per donazione e se, stipulata una donazione entro un anno dalla vendita della precedente “prima casa”, il contribuente possa poi scomputare dall’imposta di donazione l’imposta pagata all’atto dell’acquisto della casa poi venduta. L’Agenzia parte dall’analisi dell’articolo 7 della legge 448/1998, che specifica che il credito d’imposta spetta ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, una nuova abitazione entro un anno dall’alienazione della vecchia “prima casa”. Lo stesso articolo, precisa poi, che l’ammontare del credito d’imposta è attribuito fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Pertanto, per il riconoscimento del credito d’imposta è necessario che il nuovo acquisto non avvenga per donazione.
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