La firma del prospetto paga non impedisce di chiedere al datore la differenza di stipendio

Pubblicato il 14 luglio 2011 Rimane responsabile il datore di lavoro per gli importi retributivi riportati sul prospetto paga anche se firmato dal lavoratore dipendente.

Risulta chiara la sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011 pronunciata dalla Corte di cassazione, che ha ribadito come la sottoscrizione da parte del lavoratore non abbia valore di confessione
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy