La formazione della prova nel nuovo processo amministrativo

Pubblicato il 19 luglio 2010
Il “Codice del processo amministrativo”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, entrerà in vigore il prossimo 16 settembre 2010. L'opera di assemblaggio di tutte le norme attualmente in vigore in materia processuale amministrativa ha consentito l'abrogazione di ben 50 fonti normative e di circa 350 articoli. 

Il testo, contenuto nel Decreto legislativo 104/2010, si suddivide in quattro parti: il codice del processo amministrativo, le norme di attuazione, le norme transitorie e, infine, le norme di coordinamento e le abrogazioni. I cinque libri del codice contengono disposizioni di carattere generale, la disciplina del processo di primo grado, la disciplina delle impugnazioni, la disciplina dell'ottemperanza e dei riti speciali e, infine, le disposizioni finali. 

Tra le novità che si segnalano in materia di formazione della prova, il processo amministrativo, nel confermare il principio dell'onere della prova a carico delle parti, consente al giudice di chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Sempre il giudice può, anche d'ufficio, ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario nonché disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile ad esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento. La prova testimoniale, su istanza di parte,viene assunta nella forma scritta e nei termini in cui è disciplinata nel Codice di procedura civile. A differenza che nel processo civile, per la testimonianza scritta non è necessario l'accordo di tutte le parti ma è sufficiente l'istanza anche di una sola parte. Qualora, poi, si presenti la necessità di procedere ad un accertamento dei fatti o all'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, spetta al giudice la facoltà di disporre l'esecuzione di una verificazione o di una consulenza tecnica.
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